L’avvocato Di Lorenzo, responsabile dell’Avvocatura comunale costituitasi in giudizio per l’Ente, su richiesta dell’Amministrazione Comunale precisa quanto segue in merito alla mancata pronuncia da parte del Tar Puglia sull’istanza cautelare formulata dai ricorrenti consiglieri comunali Spina, Napoletano, Capurso, Russo, Preziosa e Amendolagine d’opposizione: “Appare certamente corretta l’affermazione secondo cui il Collegio, senza pronunciarsi espressamente sull’istanza cautelare dei ricorrenti, ha rinviato le parti all’udienza del 23 marzo prossimo per la discussione sul merito. Non è corretta, invece, l’affermazione secondo cui tale rinvio sia l’effetto di una scelta processuale degli stessi ricorrenti.”

“Durante la breve discussione il Presidente ha più volte invitato la difesa dei ricorrenti a indicare quale fosse il periculum (pregiudizio grave e irreparabile) alla base dell’invocata misura cautelare, sull’evidente presupposto della sua mancata individuazione da parte del Collegio. La cancellazione della causa dal ruolo non deriva dunque da una scelta dell’avversa difesa, che difatti non ha mai rinunciato all’istanza cautelare né ha proposto un accordo per una richiesta congiunta di rinvio al merito, ma dello stesso Collegio che non ha ravvisato alcun periculum, né ha ritenuto necessario riservarsi sull’istanza in ragione della natura accelerata del rito. Donde il rinvio alla camera di consiglio del 23 marzo. Il fatto quindi che sia mancato un provvedimento espresso non significa che il Tar non abbia valutato (in senso negativo) i presupposti dell’istanza cautelare”, dichiara l’avvocato Di Lorenzo.