In questi giorni sta facendo discutere la questione della Tosap, l’imposta per l’occupazione di suolo pubblico. Dal 31 ottobre scorso, difatti, l’Andreani Tributi, la società che si occupa della riscossione dei tributi nella nostra città, sta inviando cartelle esattoriali a nuovi utenti, alcune delle quali risalenti al 2010. A tal proposito anche il sindaco Spina ha chiesto chiarimenti all’Andreani Tributi.

LA VICENDA. In sintesi la vicenda verte sull’interruzione dei marciapiedi per gli accessi alle proprietà private, che siano esse ville, abitazioni, condomini, residence e via discorrendo. Quando il marciapiede è interrotto per realizzare un accesso privato, occupando suolo pubblico, si è tenuti a pagare la Tosap. E fin qui nessun anomalia. Il problema è sorto per alcuni casi particolari, ovvero quando fuori ad una proprietà privata già esistente è stato costruito un marciapiede, come avvenuto, per intenderci, in via della Libertà. Alcuni utenti, in pochissimi secondo quanto sostenuto dal responsabile dell’Andreani Tributi, hanno sollevato che il regolamento comunale sulla Tosap sostenga che “la tassa non è dovuta […] quando manchi un’opera visibile che renda concreata l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico”. E che il l’art. 39 della legge 507/93, che disciplina la materia, sostenga che “la tassa è dovuta […] in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico”.

I CHIARIMENTI DELL’ANDREANI TRIBUTI SUL CASO DEL MARCIAPIEDE COSTRUITO DOPO DAL COMUNE. Su questo abbiamo interpellato Antonio Musci, responsabile dell’Andreani Tributi. “L’equivoco è creato dal termine ‘sottratta’. Il legislatore non intende la questione in maniera soggettiva”, precisa Musci. “Non c’è bisogno, per implicare il pagamento, che debba essere stato il cittadino, per sua iniziativa, a sottrarre suolo pubblico. Nel momento in cui il Comune costruisce un nuovo marciapiede, e nel nostro caso parliamo solo di via della Libertà e via Finizia, la parte antistante gli accessi privati diviene oggettivamente, di fatto, ‘superficie sottratta all’uso pubblico’, tant’è che i privati usufruiscono di quella superficie, in cui il marciapiede si interrompe, per accedere alle loro proprietà private. Proprio la legge 507/93, all’art. 38 è molto chiara e dice che: ‘Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province’. E il comma 4 dell’articolo 44 dice che: ‘Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata’.

Precisato ciò, comprendo il malumore di chi sia visto costruire un nuovo marciapiede e quindi non ritiene di essere stato il responsabile di questa scelta, ma la legge purtroppo è chiara e noi siamo tenuti, inderogabilmente, a fare il nostro dovere”.

I CHIARIMENTI SUL PERCHÈ SI RISALGA AL 2010. “Proprio a proposito del nostro dovere”, ha aggiunto il responsabile dell’Andreani Tributi, “Il nuovo censimento era un lavoro che non veniva effettuato da anni. Dopo l’approvazione della legge, nel 1993, fu la Gestor a realizzare nel ’95-‘96 il primo censimento, che poi, di fatto, è rimasto l’unico. Da quel lavoro risultavano iscritti al ruolo circa 3mila utenti. Ora, dopo il nuovo censimento, se ne sono aggiunti circa 600-700, perlopiù concentrati in zona Sant’Andrea, nella zona 167 e sulla litoranea, in particolare su via Luigi Di Molfetta”.

“Le cartelle di pagamento inviate, partono quindi dal 2010 poiché quanto dovuto prima del 2010 dai nuovi iscritti al ruolo è ormai prescritto. Ma è chiaro che fra i nuovi utenti vi sia gente che era tenuta a pagare anche da prima del 2010. Anche su questo la legge 507/93 è molto chiara e all’art. 50 dice che ‘Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, cstrada del carro tosap_SLIDERomunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima’. Devono essere i privati, quindi, a denunciare l’occupazione di suolo pubblico. Chi non lo ha fatto non è stato in regola. E noi, ribadisco a chiare lettere, siamo tenuti per legge e per obblighi contrattuali, a controllare. È chiaro che se il Comune ci dovesse indicare di applicare agevolazioni, esenzioni, riduzioni, noi saremmo ben lieti di farlo”.

IL CASO DI STRADA DEL CARRO. Ad Antonio Musci, infine, abbiamo chiesto anche conto di Strada del carro (foto a sinistra), emerso sulla stampa. “Su questo caso specifico attendo chiarimenti dal Comune per capire se parliamo di un cordolo realizzato per indirizzare il traffico o di un vero e proprio marciapiede”.