Pagare le tasse è un dovere necessario a coprire la spesa per i servizi pubblici essenziali; tassare 2 volte lo stesso contribuente nello stesso periodo e con lo stesso tributo è però una forma di imposizione eccessiva e contraria ai principi fiscali vigenti nel nostro Paese. Eppure, è quello che accade con la TARI a tutti quei concittadini che cambiano residenza nel secondo semestre dell’anno. Spieghiamoci meglio proprio con l’esempio segnalatoci da diversi concittadini”. Parte con queste parole la nota del Movimento Spazio Civico Bisceglie.

“Consideriamo una famiglia di 3 persone: padre, madre e figlio. Ipotizziamo che il figlio compri casa e vi trasferisca la sua residenza il 2 luglio facendo tempestiva comunicazione agli Uffici preposti.

Dal punto di vista TARI, il Comune tassa:

  • i genitori, per la loro abitazione, per un nucleo familiare di n. 3 componenti per tutto l’anno solare;
  • il figlio, per la sua nuova abitazione, per un nucleo familiare di n. 1 componente, per il periodo che va dal cambio di residenza fino a fine anno (02/07-31/12 nell’esempio).

Il figlio quindi, pur occupando una sola casa, viene conteggiato ai fini della TARI sia a casa dei genitori (tassati per 3 componenti per tutto l’anno solare), sia nella sua nuova casa (dal 02/07 al 31/12), venendosi a configurare così una doppia imposizione dal 2 luglio fino al 31/12 in capo alla sua persona.

L’art. 14 del Regolamento Comunale TARI, tuttavia, dice che:

“Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione … sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata”.

“Abbiamo evidenziato questa anomalia al Servizio Fiscalità Locale di Bisceglie – dichiara Leonardo Di Molfetta di Spazio Civico – ma ci è stato risposto che: “la gestione del tributo è impostata in questo modo, e che il nucleo familiare dei genitori rimane invariato eccetto il caso in cui la variazione di residenza avvenga prima della elaborazione dell’acconto tari (quest’anno il 26 aprile)”.

“Quindi a fronte del medesimo cambio di residenza, al figlio viene calcolata la Tari per la sua abitazione, mentre ai genitori non viene ricalcolata alcuna riduzione Tari seppur il loro nucleo familiare passa da 3 a 2 componenti a partire dal 2 luglio (il numero dei componenti incide sulla parte variabile della TARI). Ora, noi non vogliamo entrare nel merito di come il Tributo debba o non debba essere regolamentato (ci sono dei dipendenti e dei politici dedicati e pagati per questo), ma poniamo le seguenti domande:

  • Dal momento in cui l’Ufficio calcola la nuova imposta dovuto dal figlio, perché contestualmente non ricalcola anche l’imposta ridotta dovuta dai genitori?
  • O in alternativa, perché non stornare al figlio la parte di TARI pagata dai genitori anche per il figlio?
  • O ancora, perché non addebitare al figlio solo la parte fissa del tributo, visto che per la parte variabile egli è stato già conteggiato nella tassa dei suoi genitori?

“In sostanza, se il tributo è dovuto (come dice il Regolamento) “per i giorni effettivi di occupazione, perché la tassazione non segue pedissequamente questo principio? Ne va della equa e corretta ripartizione del tributo sui contribuenti (checché la variazione sia in aumento o in diminuzione), nonché il rispetto di un principio cardine del nostro sistema tributario: il “divieto di doppia imposizione”. Chiediamo quindi al Sindaco e al Consiglio Comunale – conclude Di Molfetta – di adoperarsi affinché vengano disposti gli opportuni correttivi al fine di applicare una tassazione TARI giusta, equa, senza distorsioni di ripartizione, nel rispetto della normativa vigente”.