“Per evitare danni irreparabili alla Società Approdi e al Comune di Bisceglie, derivanti dalla nullità di tutti gli atti firmati dall’amministratore unico della Approdi SPA, ho sollecitato un controllo immediato che si sarebbe dovuto fare prima della nomina e non dopo, come sta avvenendo, con grave imbarazzo del collegio sindacale appena nominato”. Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza, Francesco Spina, attraverso una nota ufficiale.   

“Angarano ha violato un precedente dell’Autorità Anticorruzione Nazionale. Considerare la Approdi una società non “in house” per legittimare la nomina di un amministratore unico in conflitto di interessi significa rischiare di far perdere la concessione portuale all’Approdi. Siamo alla follia – sostiene Spina – e alla spregiudicatezza amministrativa. Ecco la mia nota che richiederà presto un controllo che Angarano, per la fretta, ha omesso di fare secondo gli obblighi propri della sua carica.

“Spett.li Autorità, il sottoscritto avv. Francesco Spina, nella qualità di consigliere comunale, evidenzia come la Società Approdi SPA, con oltre il 99% (99,26) di quote azionarie di proprietà comunale, ha visto nominare l’amministratore unico con atto monocratico (decreto) del sindaco di Bisceglie dott. Angarano, che ha poi votato in assemblea, coerentemente, per la nomina della medesima persona. Sempre per volontà unica ed esclusiva del Comune di Bisceglie sono stati nominati Collegio Sindacale e revisore legale dei conti con decisione del Comune ascrivibile quindi interamente a tale ente pubblico. Poteri amministrativi e di controllo sono, quindi, esercitati direttamente ed esclusivamente dal Comune di Bisceglie, ne sussiste alcun potere di veto o patto parasociale che determini una qualche ingerenza del socio privato. Tale società, peraltro, è concessionaria in via diretta, proprio e specificamente in virtù della qualificazione quale società in house del Comune di Bisceglie, del porto turistico di Bisceglie. Scelta che ha consentito di evitare complesse procedure di gara per l’individuazione del concessionario. Orbene, dalla dichiarazione di insussistenza di inconferibilità dell’amministratore unico, risulta sussistere invece una evidente ed oggettiva causa di inconferibilità. Senonchè, come ha avuto modo di precisare l’Anac con parere AG 30/2015/AC “ le società in house, come recentissimamente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione,… (…) Sulla base delle caratteristiche in breve delineate, vanno ricondotte, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di ente pubblico contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo, ossia tra «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». (…) “. Alla stregua di tale incontestabile e sacrosanta determinazione dell’ANAC e della giurisprudenza di legittimità, risulterebbe di tutta evidenza la situazione di inconferibilità in oggetto, che richiederebbe un immediato intervento, come per legge, delle autorità competenti onde evitare, peraltro, eventuali danni ingenti alla comunità biscegliese. Per le eventuali dichiarazioni mendaci contenute nell’allegata dichiarazione si rimette ogni determinazione alle medesime autorità”.